Art. 4.
(Ruolo dell'Agenzia nazionale del turismo).

      1. L'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale, deve svolgere un ruolo di sintesi e di coordinamento, su base volontaristica, dell'azione che le regioni, nell'ambito delle loro competenze, svolgono per la promozione turistica regionale all'estero.
      2. Al fine di rendere più efficace l'impiego di risorse pubbliche nella promozione turistica all'estero, l'Agenzia nazionale del turismo promuove intese con le regioni per realizzare azioni di promozione turistica all'estero su base nazionale o interregionale.